ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Gentile Cliente,
in un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:
- elenco delle Imprese con le quali l’Agente di Mondo Tutela Assicurazioni di Casarosa Daniele ha in corso incarichi agenziali:
- Italiana Assicurazioni
- Nobis Assicurazioni
- Uca Assicurazioni
- elenco delle Imprese per le quali l’Agente di Mondo Tutela Assicurazioni di Casarosa Daniele , in qualità di “Agente Proponente”, può distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale”:
- Unipolsai Ag Viareggio Intermediario Progetto 2003 Snc Di Nicoletti E Marcucci Iscritta in sezione A del Rui con il numero A000154762
- F. Assicurazioni Srls Iscritta in sezione A del Ruir con il numero A000079345 in virtù dei mandati diretti con Adriatic Osiguranje D.D. , Amissima Assicurazioni S.p.A.
- Prima Assicurazioni S.p.A. • P. IVA 08879250960 • Via Speronari 8, 20123 Milano (MI). Prima.it è un’agenzia di sottoscrizione regolamentata dall’IVASS ed iscritta in sezione A del Rui con il numero A000511660
- Compara Semplice Broker srl Via Righi 27, Novara iscritta in Sezione B del Rui con il numero B000576481
- Bartolozzi Assicurazioni Broker srl Via Martiri Del Padule 1/A Lamporecchio (Pt) iscritta in sezione B del Rui con il numero B000446646
Data e Luogo 15/06/2021
Il presente documento è aggiornato alla data del 15/06/2021
Allegato 3 – Informativa sul distributore
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
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NOMINATIVO
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RUOLO
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NUMERO ISCRIZIONE AL RUI
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CASAROSA DANIELE
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AGENTE
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A000060880
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SACCHELLI CARLO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000583317
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FRANCIOSI GIACOMO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000413203
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TAVOLETTI MARIA
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000405343
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PICCININI RICCARDO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000359666
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ROSELLINI SIMONE
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000503140
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BARATTINI MAURIZIO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000174121
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Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass.
1.4 Altre informazioni sull’Agenzia / sulla Subagenzia:
Sede legale: Via Monte Sella 10 Viareggio 55049 (Lu)
Recapiti telefonici: 0584-31331
Indirizzi di posta elettronica e PEC : admin.assicurazionicasarosa.it@pec.it
Sito Internet: www.mondotutela.it
Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
- elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.
- elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
a. L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Allegato 4 Ter – Elenco delle regole di comportamento del distributore
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Dati dell’intermediario:
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NOMINATIVO
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RUOLO
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NUMERO ISCRIZIONE AL RUIR
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CASAROSA DANIELE
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AGENTE
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A000060880
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SACCHELLI CARLO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000583317
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FRANCIOSI GIACOMO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000413203
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TAVOLETTI MARIA
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000405343
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PICCININI RICCARDO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000359666
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ROSELLINI SIMONE
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000503140
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BARATTINI MAURIZIO
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COLL.RE DÌ AGENZIA
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E000174121
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Sezione I – Regole Generali Per La Distribuzione Di Prodotti Assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole Supplementari Per La Distribuzione Di Prodotti Di Investimento Assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
g. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.